Art. n°
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Art. 443. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rilevanza del procedimento amministrativo.

Dispositivo

Art. 443.

(( (Rilevanza del procedimento amministrativo). ))


((La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non e' procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo.


Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilita' della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.


Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.))


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