Art. n°
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Art. 498. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Avviso ai creditori iscritti.

Dispositivo

Art. 498.

(Avviso ai creditori iscritti).


Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante da pubblici registri.


A tal fine e' notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante ed entro cinque giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.


In mancanza della prova di tale notificazione, il giudice non puo' provvedere sull'istanza di assegnazione o di vendita.



Ratio Legis


Spiegazione