Art. n°
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Art. 529. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Istanza di assegnazione o di vendita.

Dispositivo

Art. 529.

(Istanza di assegnazione o di vendita).


Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.


Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.


Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.



Ratio Legis


Spiegazione