Art. 529. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Istanza di assegnazione o di vendita.
Dispositivo
Art. 529.
(Istanza di assegnazione o di vendita).
Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni.
Dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato possono chiedere anche l'assegnazione.
Al ricorso si deve unire il certificato d'iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione