Art. 582. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario.
Dispositivo
Art. 582.
(Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell'aggiudicatario).
L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione