Art. 592. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nomina dell'amministratore giudiziario.
Dispositivo
Art. 592.
(Nomina dell'amministratore giudiziario).
L'amministrazione giudiziaria dell'immobile e' disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu' creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
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Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione