Art. n°
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Art. 601. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divisione.

Dispositivo

Art. 601.

(Divisione).


Se si deve procedere alla divisione, l'esecuzione e' sospesa finche' sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo fra le parti o pronunciata una sentenza avente i requisiti di cui all'articolo 627.


Avvenuta la divisione, la vendita o l'assegnazione dei beni attribuiti al debitore ha luogo secondo le norme contenute nei capi precedenti.



Ratio Legis


Spiegazione