Art. n°
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Art. 626. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Effetti della sospensione.

Dispositivo

Art. 626.

(Effetti della sospensione).


Quando il processo e' sospeso, nessun atto esecutivo puo' essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.



Ratio Legis


Spiegazione