Art. 707. Cpc2020
Comparizione personale delle parti.
Dispositivo
(( (Comparizione personale delle parti).))
((I coniugi debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente puo' fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.)) ((113a)) ((115)) ((116))
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte Costituzionale con sentenza 18-30 giugno 1971, n. 151 (in G.U. 1a s.s. 7/7/1971, n. 170) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 707, comma primo, e 708 del codice di procedura civile nella parte in cui ai coniugi comparsi personalmente davanti al presidente del tribunale, e in caso di mancata conciliazione, e' inibito di essere assistiti dai rispettivi difensori".
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AGGIORNAMENTO (113a)
Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.Legge 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla Legge 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006."
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AGGIORNAMENTO (115)
Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
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AGGIORNAMENTO (116)
Il D.Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.Legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quinquies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Ratio Legis
Spiegazione