Art. 727. Cpc2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Pubblicazione della domanda.
Dispositivo
Art. 727.
(Pubblicazione della domanda).
Il presidente del tribunale nomina un giudice a norma dell'articolo 723 e ordina che a cura del ricorrente la domanda, entro il termine che egli stesso fissa, sia inserita per estratto, due volte consecutive a distanza di dieci giorni, nella Gazzetta Ufficiale del Regno e in due giornali, con invito a chiunque abbia notizie dello scomparso di farle pervenire al tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Se tutte le inserzioni non vengono eseguite entro il termine fissato, la domanda s'intende abbandonata.
Il presidente del tribunale puo' anche disporre altri mezzi di pubblicita'.
Articoli correlati nel
Codice procedura Civile 2020 (Cpc2020)
LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione