Art. n°
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Art. 732. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimenti su parere del giudice tutelare.

Dispositivo

Art. 732.

(Provvedimenti su parere del giudice tutelare).


I provvedimenti relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, salvo che la legge disponga altrimenti.


Quando il tribunale deve pronunciare un provvedimento nell'interesse di minori, interdetti o inabilitati sentito il parere del giudice tutelare, il parere stesso deve essere prodotto dal ricorrente insieme col ricorso.


Qualora non sia prodotto, il presidente provvede a richiederlo d'ufficio.



Ratio Legis


Spiegazione