Art. 787. Cpc2020
Vendita di mobili.
Dispositivo
(Vendita di mobili).
Quando occorre procedere alla vendita di mobili, censi o rendite, il giudice istruttore o ((il professionista delegato)) procede a norma degli articoli 534 e seguenti, se non sorge controversia sulla necessita' della vendita. ((116))
Se sorge controversia, la vendita non puo' essere disposta se non con sentenza del collegio.
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AGGIORNAMENTO (116)
La Legge 28 dicembre 2005, n. 263 come modificata dal D.Legge 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla Legge 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore."
Ratio Legis
Spiegazione