Art. n°
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Art. 794. Cpc2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Provvedimenti del giudice.

Dispositivo

Art. 794.

(Provvedimenti del giudice).


All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.



Ratio Legis


Spiegazione