Art. n°
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Art. 12 Terzo Settore 2020

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Denominazione sociale

Dispositivo

Art. 12

Denominazione sociale


1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.


2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.


3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.



Ratio Legis


Spiegazione