Art. n°
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Art. 34 Terzo Settore 2020

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Ordinamento ed amministrazione

Dispositivo

Art. 34

Ordinamento ed amministrazione


1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, ((dagli enti associati.)). Si applica l'articolo 2382 del codice civile.


2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non puo' essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata ai fini dello svolgimento della funzione.



Ratio Legis


Spiegazione