Art. 43 Terzo Settore 2020
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Dispositivo
Art. 43
Trasformazione
1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.
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Ratio Legis
Spiegazione
