Art. 84 Terzo Settore 2020
Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e degli enti filantropici
Dispositivo
Regime fiscale delle organizzazioni di volontariato ((e degli enti filantropici))
1. Non si considerano commerciali, oltre alle attivita' di cui all'articolo 79, commi ((2, 3 e 4)), le seguenti attivita' effettuate dalle organizzazioni di volontariato e svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialita' sul mercato:
a) attivita' di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
b) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreche' la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
2. I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attivita' non commerciale da parte delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta sul reddito delle societa'.
((2-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.))
Ratio Legis
Spiegazione