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Art. 102 Codice Privacy 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica

Dispositivo

Art. 102

(( (Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica) ))


((1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 2-quater, la sottoscrizione di regole deontologiche per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societa' scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica.))


((2. Le regole deontologiche di cui al comma 1 individuano garanzie adeguate per i diritti e le liberta' dell'interessato in particolare:))


a) le regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente codice ((e del Regolamento)) applicabili ai trattamenti di dati per finalita' giornalistiche o di pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica;


b) le particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse e' informato dall'utente della prevista diffusione di dati;


c) le modalita' di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati ((a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica)), anche in riferimento all'uniformita' dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione.



Ratio Legis


Spiegazione