Art. 2 Codice Privacy 2020
Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
Dispositivo
((Banche dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti))
((1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 4, n. 2, del regolamento rende note la propria identita', la propria professione e le finalita' della raccolta salvo che cio' comporti rischi per la sua incolumita' o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attivita', il giornalista non e' tenuto a fornire gli altri elementi dell´informativa di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l´anno, l'esistenza dell´archivio e il luogo dove e' possibile esercitare i diritti previsti dal regolamento. Le imprese editoriali indicano altresi' fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal regolamento.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all´esercizio della professione e per l´esclusivo perseguimento delle relative finalita', sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 14, par. 5, lett. d), del regolamento, nonche' dell'art. 138 del Codice.
4. Il giornalista puo' conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalita' proprie della sua professione)).
Ratio Legis
Spiegazione