Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 7. Codice Privacy 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati

Dispositivo

Art. 7.

((Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati))


((1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:


a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attivita' di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;


b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta)).



Ratio Legis


Spiegazione