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Art. 3. Codice Privacy 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Fonti di provenienza e modalita' di trattamento delle informazioni commerciali

Dispositivo

Art. 3.

((Fonti di provenienza e modalita' di trattamento delle informazioni commerciali))


((1. Il fornitore raccoglie le informazioni commerciali presso il soggetto censito, presso fonti pubbliche, fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque o presso altri soggetti autorizzati dalla legge alla distribuzione e fornitura delle informazioni.


2. Sono fonti utilizzabili dal fornitore:


a) Le fonti pubbliche ossia i pubblici registri, gli elenchi, gli atti o i documenti conoscibili da chiunque in base alla vigente normativa di riferimento, nei limiti e con le modalita' che in essa sono stabiliti per la conoscibilita', l'utilizzabilita' e la pubblicita' dei dati ivi contenuti, tra cui rientrano, in via esemplificativa e non esaustiva:


1) registro delle imprese, bilanci ed elenchi dei soci, visure e/o atti camerali, atti ed eventi relativi a fallimenti o altre procedure concorsuali nonche' il registro informatico dei protesti presso le camere di commercio e la relativa societa' consortile InfoCamere;


2) atti immobiliari, atti pregiudizievoli ed ipocatastali (come, ad es., iscrizioni o cancellazioni di ipoteche, trascrizioni e cancellazioni di pignoramenti, decreti ingiuntivi o atti giudiziari, e relativi annotamenti) conservati nei registri gestiti dall'Agenzia delle Entrate (tra i quali rientrano le ex Conservatorie dei registri immobiliari e l'Ufficio del Catasto), nel Pubblico Registro Automobilistico e presso l'Anagrafe della popolazione residente.


b) Le fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, sono costituite da:


1) quotidiani e testate giornalistiche in formato cartaceo, che risultino regolarmente registrate;


2) elenchi c.d. categorici ed elenchi telefonici;


3) siti Internet appartenenti a:


3.1. soggetti censiti ed altri soggetti a loro connessi ai sensi del successivo art. 7;


3.2. enti pubblici, governativi, territoriali e locali, agenzie pubbliche, nonche' autorita' di vigilanza e controllo, relativamente ad elenchi, registri, atti e documenti ivi diffusi e contenenti informazioni relative allo svolgimento di attivita' economiche;


3.3. associazioni di categoria ed ordini professionali, relativamente ad elenchi od albi di operatori economici e imprenditoriali, diffusi sui propri siti;


3.4. quotidiani e testate giornalistiche on-line nel numero minimo di tre, che confermino le informazioni oggetto di comunicazione e che risultino regolarmente registrati. Sono escluse dal conteggio le testate giornalistiche on-line, per le quali sia gia' stata computata la corrispondente testata cartacea, nonche' gli articoli che rappresentino una mera ripubblicazione dello stesso testo sotto diverse testate;


3.5. servizi on-line di elenchi telefonici e categorici.


3. Il fornitore raccoglie i dati personali provenienti dalle suddette fonti pubbliche o pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici e per via telematica, in forma sia diretta che mediata, presso soggetti pubblici o presso altri fornitori privati, sulla base di appositi accordi con questi ultimi e, comunque, nel rispetto delle forme e dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative che disciplinano la conoscibilita', utilizzabilita' e pubblicita' degli atti e dei dati in essi contenuti.


4. Nell'acquisire e registrare i dati personali provenienti da fonti pubbliche o da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, il fornitore adotta idonee e preventive misure per assicurare che:


a) l'informazione estratta sia esatta e pertinente rispetto al fine perseguito e i relativi dati personali vengano trattati in conformita' al principio di proporzionalita';


b) sia annotata la specifica fonte di provenienza dei dati;


c) sia effettuato l'aggiornamento dei medesimi dati nei propri rapporti informativi.


5. Ai fini dell'erogazione del servizio di informazione commerciale e' ammesso il trattamento anche di dati giudiziari provenienti dalle fonti pubbliche; per quanto riguarda, invece, le fonti pubblicamente e generalmente accessibili, e' consentito il trattamento dei soli dati giudiziari diffusi negli ultimi sei mesi, a partire dalla data di ricezione della richiesta del servizio da parte del committente, e senza alcuna possibilita' per il fornitore di apportare modifiche al contenuto di tali informazioni - salvo l'eventuale loro aggiornamento - e di utilizzarle a fini dell'elaborazione di informazioni valutative)).



Ratio Legis


Spiegazione