Art. n°
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Art. 3 Codice insolvenza 2020

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Doveri del debitore

Dispositivo

Art. 3

Doveri del debitore


1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.


2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.



Ratio Legis


Spiegazione