Art. 3 Codice insolvenza 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Doveri del debitore
Dispositivo
Art. 3
Doveri del debitore
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
Articoli correlati nel
Codice insolvenza
Ratio Legis
Spiegazione