Art. 23 Codice insolvenza 2020
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Liquidazione del compenso
Dispositivo
Art. 23
Liquidazione del compenso
1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, e' liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attivita' svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonche' dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.
Articoli correlati nel
Codice insolvenza
Ratio Legis
Spiegazione
