Art. n°
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Art. 31 Codice insolvenza 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Salvezza degli effetti

Dispositivo

Art. 31

Salvezza degli effetti


1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.



Ratio Legis


Spiegazione