Art. 93 Codice insolvenza 2020
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Pubblicita' del decreto
Dispositivo
Art. 93
Pubblicita' del decreto
1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura e' trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.
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Spiegazione
