Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 122 Codice insolvenza 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Poteri del tribunale concorsuale

Dispositivo

Art. 122

Poteri del tribunale concorsuale


1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:


a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;


b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;


c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.


2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.



Ratio Legis


Spiegazione