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Art. 145 Codice insolvenza 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

Dispositivo

Art. 145

Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale


1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.



Ratio Legis


Spiegazione