Art. 145 Codice insolvenza 2020
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Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
Dispositivo
Art. 145
Formalita' eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale
1. Le formalita' necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.
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Spiegazione