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Art. 162 Codice insolvenza 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

Dispositivo

Art. 162

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia


1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.


2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.



Ratio Legis


Spiegazione