Art. n°
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Art. 170 Codice insolvenza 2020

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Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

Dispositivo

Art. 170

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia


1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.



Ratio Legis


Spiegazione