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Art. 194 Codice insolvenza 2020

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Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

Dispositivo

Art. 194

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione


1. Devono essere consegnati al curatore:


a) il denaro contante;


b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;


c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.


2. Il denaro e' dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.


3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, puo', a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.



Ratio Legis


Spiegazione