Art. 205 Codice insolvenza 2020
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Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
Dispositivo
Art. 205
Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo
1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
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