Art. 228 Codice insolvenza 2020
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Scioglimento delle ammissioni con riserva
Dispositivo
Art. 228
Scioglimento delle ammissioni con riserva
1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.
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