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Art. 341 Codice insolvenza 2020

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Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

Dispositivo

Art. 341

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria


1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.


2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:


a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa';


b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;


c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;


d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.


3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'art.48, comma 5, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).



Ratio Legis


Spiegazione