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Art. 59. Codice Industriale 2020

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Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni

Dispositivo

Art. 59.

Preminenza del brevetto europeo in caso di cumulo delle protezioni


1. Qualora, per la medesima invenzione un brevetto italiano ed un brevetto europeo valido in Italia ((o un brevetto europeo con effetto unitario,)) siano stati concessi allo stesso inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o di priorita', il brevetto italiano, nella misura in cui esso tutela la stessa invenzione del brevetto europeo ((o del brevetto europeo con effetto unitario)), cessa di produrre i suoi effetti alla data in cui:


a) il termine per promuovere l'opposizione al brevetto europeo ((o al brevetto europeo con effetto unitario)) e' scaduto senza che sia stata fatta opposizione;


b) la procedura di opposizione si e' definitivamente conclusa con il mantenimento in vigore del brevetto europeo ((o del brevetto europeo con effetto unitario));


c) il brevetto italiano e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).


2. Le disposizioni del comma 1 rimangono valide anche se, successivamente, il brevetto europeo ((, o il brevetto europeo con effetto unitario,)) venga annullato o decada.


3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, colui che ha promosso un azione a tutela del brevetto italiano puo' chiederne la conversione nella corrispondente azione a tutela del brevetto europeo ((o del brevetto europeo con effetto unitario)), fatti salvi i diritti che scaturiscono dal brevetto italiano per il periodo anteriore.


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