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Art. 141. Codice Industriale 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Espropriazione

Dispositivo

Art. 141.

Espropriazione


1. Con esclusione dei diritti sui marchi, i diritti di proprieta'


industriale, ancorche' in corso di registrazione o di brevettazione, possono essere espropriati dallo Stato nell'interesse della difesa militare del Paese o per altre ragioni di pubblica utilita'.


2. L'espropriazione puo' essere limitata al diritto di uso per i


bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni in materia di licenze obbligatorie in quanto compatibili.


3. Con l'espropriazione anzidetta, quando sia effettuata


nell'interesse della difesa militare del Paese e riguardi titoli di proprieta' industriale di titolari italiani, e' trasferito all'amministrazione espropriante anche il diritto di chiedere titoli di proprieta' industriale all'estero.


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