Art. n°
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Art. 170-ter Codice Industriale 2020

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sanzioni

Dispositivo

Art. 170-ter

(( (Sanzioni)


1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, al fine di


brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso e' stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne puo' disporre, e' punito e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 1.000.000 di euro.


2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella


dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.


3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che


utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 di euro.


4. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti dal presente


articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate nella loro entita', tenendo conto, oltre che dei criteri di cui all'articolo 11 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, delle specifiche qualita' personali nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.


5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente


articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.))



Ratio Legis


Spiegazione