Art. 186. Codice Industriale 2020
Visioni e pubblicazioni
Dispositivo
Visioni e pubblicazioni
1. La raccolta dei titoli di proprieta' industriale e la raccolta
delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.
((2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini
stabiliti per l'accessibilita' al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perche' possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registrazione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.))
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' consentire che si
estragga copia delle domande, delle descrizioni ((, delle rivendicazioni)) e dei disegni, nonche' degli altri documenti di cui e' consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.
4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformita'
all'esemplare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attivita' produttive puo' tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.
5. Le copie di estratti dei titoli di proprieta' industriale e di
certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonche' i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.
6. La certificazione di autenticita' delle copie e' soggetta
all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.
7. La misura dei diritti previsti dal presente codice e' stabilita
con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
8. I titoli di proprieta' industriale, distinti per classi, ((le
trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all'articolo 197, comma 6,)) sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterra' le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potra' contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprieta' industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.
9. Il Bollettino ((e' reso disponibile in forma telematica e)) puo'
essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonche' agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attivita' produttive.
Ratio Legis
Spiegazione