Art. n°
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Art. 6. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Diritto al nome.

Dispositivo

Art. 6.

(Diritto al nome).


Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.


Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.


Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.



Ratio Legis


Spiegazione