Art. 6. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Diritto al nome.
Dispositivo
Art. 6.
(Diritto al nome).
Ogni persona ha diritto al nome che le e' per legge attribuito.
Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalita' dalla legge indicati.
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Ratio Legis
Spiegazione