Art. n°
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Art. 11. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Persone giuridiche pubbliche.

Dispositivo

Art. 11.

(Persone giuridiche pubbliche).


Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.



Ratio Legis


Spiegazione