Art. 26. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione.
Dispositivo
Art. 26.
(Coordinamento di attivita' e unificazione di amministrazione).
L'autorita' governativa puo' disporre il coordinamento dell'attivita' di piu' fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto e' possibile, la volonta' del fondatore.
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Ratio Legis
Spiegazione
