Art. n°
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Art. 130. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Atto di celebrazione del matrimonio.

Dispositivo

Art. 130.

(Atto di celebrazione del matrimonio).


Nessuno puo' reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.


Il possesso di stato, quantunque allegato da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto di celebrazione.



Ratio Legis


Spiegazione