Art. 311. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Manifestazione del consenso.
Dispositivo
Art. 311.
(Manifestazione del consenso).
Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.
((COMMA SOPPRESSO DALLA Legge 5 giugno 1967, n. 431)).
L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione