Art. n°
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Art. 311. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Manifestazione del consenso.

Dispositivo

Art. 311.

(Manifestazione del consenso).


Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.


((COMMA SOPPRESSO DALLA Legge 5 giugno 1967, n. 431)).


L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.



Ratio Legis


Spiegazione