Art. n°
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Art. 352. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Dispensa su domanda.

Dispositivo

Art. 352.

(Dispensa su domanda).


Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda dall'assumere o dal continuare l'esercizio della tutela:


1) i grandi ufficiali dello Stato non compresi nell'articolo precedente;


2) gli arcivescovi, i vescovi e i ministri del culto aventi cura d'anime;


3) ((NUMERO ABROGATO DALLA Legge 19 maggio 1975, n. 151));


4) i militari in attivita' di servizio;


5) chi ha compiuto gli anni sessantacinque;


6) chi ha piu' di tre figli minori;


7) chi esercita altra tutela;


8) chi e' impedito di esercitare la tutela da infermita' permanente;


9) chi ha missione dal Governo fuori del Regno o risiede per ragioni di pubblico servizio fuori della circoscrizione del tribunale dove e' costituita la tutela.



Ratio Legis


Spiegazione