Art. 421. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione.
Dispositivo
Art. 421.
(Decorrenza degli effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione).
L'interdizione e l'inabilitazione producono i loro effetti dal giorno della pubblicazione della sentenza, salvo il caso previsto dall'art. 416.((146))
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AGGIORNAMENTO (146)
La Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione