Art. 464. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Restituzione dei frutti.
Dispositivo
Art. 464.
(Restituzione dei frutti).
L'indegno e' obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l'apertura della successione.
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Spiegazione
