Art. 500. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termine per la liquidazione.
Dispositivo
Art. 500.
(Termine per la liquidazione).
L'autorita' giudiziaria, su istanza di alcuno dei creditori o legatari, puo' assegnare un termine all'erede per liquidare le attivita' ereditarie e per formare lo stato di graduazione.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione
