Art. 589. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Testamento congiuntivo o reciproco.
Dispositivo
Art. 589.
(Testamento congiuntivo o reciproco).
Non si puo' fare testamento da due o piu' persone nel medesimo atto, ne' a vantaggio di un terzo, ne' con disposizione reciproca.
Articoli correlati nel
Codice civile (cc)
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione