Art. n°
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Art. 652. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Legato di cosa solo in parte del testatore.

Dispositivo

Art. 652.

(Legato di cosa solo in parte del testatore).


Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta' del testatore di legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.



Ratio Legis


Spiegazione