Art. 675. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Accrescimento tra collegatari.
Dispositivo
Art. 675.
(Accrescimento tra collegatari).
L'accrescimento ha luogo anche tra piu' legatari ai quali e' stato legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volonta' e salvo sempre il diritto di rappresentazione.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione
