Art. 768-sexies. Codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Rapporti con i terzi.
Dispositivo
Art. 768-sexies.
(( (Rapporti con i terzi). ))
((All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali.
L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'articolo 768-quinquies.))
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Spiegazione