Art. n°
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Art. 777. Codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci.

Dispositivo

Art. 777.

(Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci).


Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.


Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita' in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.



Ratio Legis


Spiegazione